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Normativa e prassi

Visto di conformità e trasmissione:
uniti dallo stesso intermediario

Dalla disciplina alle norme sul rilascio infedele, tutti i chiarimenti che evidenziano l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e invia la dichiarazione

visto di conformità

Necessario ad attestare la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, strumentale ad ottenere l’esonero dalla prestazione di garanzia in caso di richiesta di rimborsi Iva over 30mila o a utilizzare in compensazione i crediti delle dichiarazioni che eccedono i 5mila euro. Il visto di conformità, sotto la lente del Fisco, nella risoluzione n. 99/E pubblicata il 29 novembre 2019.

Il quadro normativo
L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione in esame, fa un excursus puntuale della normativa e della prassi in tema di visto di conformità, al fine di rendere evidente la necessaria corrispondenza soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

In primo luogo, ricorda che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e legittimati a rilasciare, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione per le dichiarazioni da loro predisposte, secondo le previsioni dell’articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 241/1997, sono:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Inoltre, l’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998 prevede che, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica tramite Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs n. 241/1997), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
e) gli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

Riguardo quest’ultimo punto, il decreto ministeriale 18 febbraio 1999 individua, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, come “altri incaricati” della trasmissione delle stesse (a condizione che l’abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr n. 322/1998):
a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'articolo 3 comma 3, lettere a) e b), del citato Dpr n. 322/1998
b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998.

Sempre in tema di univocità di soggetti, il documento di prassi ricorda l’articolo 23 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, secondo il quale i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che “le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.

Infine, riguardo la trasmissione della dichiarazione, la risoluzione ricorda che “I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse (articolo 3, comma 3-bis Dpr n. 322/1998).

Conclusioni
Le disposizioni ricordate, sottolinea l’Agenzia, rilevano dunque la sussistenza dell’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi provvede alla predisposizione e invio della dichiarazione.
A supporto di tale evidenza, viene ricordata anche la circolare n. 21/2009 secondo cui “la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene…”.

Anche nella circolare n. 28/2014, ricorda l’Agenzia, viene chiarito che il professionista tenuto ad apporre il visto deve provvedere anche a predisporre e trasmettere la dichiarazione.

Riguardo i comportamenti illeciti, la risoluzione in esame ricorda la disposizione secondo cui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione delle disposizioni in tema di visto di conformità, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati e a determinare le relative sanzioni (articolo 3, Dl n. 50/2017).
Infine, nel caso in cui un soggetto ha apposto un visto su una dichiarazione non trasmessa o, viceversa, ha trasmesso una dichiarazione non vistata, si applicano le disposizioni di rilascio infedele del visto di conformità (articolo 39, Dlgs n. 241/1997), oltre all’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilascio del visto previste dalla norma.

Chiaramente, conclude l’Agenzia, gli uffici competenti valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni o di indeterminatezza dei modelli dichiarativi che determinano la non punibilità (articolo 6, Dlgs n. 472/1997).

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