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Normativa e prassi

Volontariato, fuori dal campo Iva
l’affidamento di animali maltrattati

La norma agevolativa, anche se abrogata dal Codice del terzo settore, resta applicabile fino al periodo d’imposta successivo a quello in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale

cani nel sacco

L’associazione no profit, regolarmente iscritta al registro regionale o provinciale del volontariato, non è tenuta ad aprire la partita Iva e a emettere fattura elettronica per l’attività svolta nel 2018 e nel 2019, in convenzione con un ministero, per la cura e il mantenimento di animali in affidamento, ricevendo esclusivamente rimborsi per le spese sostenute a tal fine. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 445/2019.
 
Per l’assistenza di animali sequestrati, niente Iva e niente fattura, giusto?
L’istante è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione, che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e degli animali. In particolare, in convenzione con la Regione, svolge attività finalizzata al recupero della fauna selvatica autoctona ferita e in difficoltà e, dal 2000, in convenzione con un ministero, effettua interventi riguardanti la custodia degli animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale in base alla legge n. 150/1992.
I corrispettivi ricevuti dalla no profit sono utilizzati esclusivamente per la copertura delle spese necessarie all’attività.
Nel 2018 l’associazione ha stipulato una nuova convenzione con il dicastero per la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento, sempre secondo le finalità previste dalla già richiamata legge n. 150/1992. Le somme pagate dal ministero, precisa l’istante, sono state considerate, fino a oggi, fuori campo Iva e certificate soltanto con nota di debito cartacea e, quindi, senza fattura.
Su input del dicastero, che intende proporre una nuova analoga convenzione per il 2019, l’associazione chiede se sia corretto non applicare l’Iva sugli importi pagati ricevuti nel 2018 (per il solo saldo) e nel 2019, per la cura e l’affidamento degli animali di cui sopra e se, di conseguenza sia possibile continuare a emettere una nota di debito invece della fattura elettronica.
 
A parere dell’associazione, visto che l’attività svolta non è di carattere commerciale, le operazioni interessate sono da considerarsi irrilevanti ai fini Iva e, quindi, non occorre aprire una partita Iva né emettere fattura elettronica. In conclusione, l’ente ritiene di poter continuare semplicemente a compilare una nota di debito.
 
Irrilevante ai fini Iva l’attività istituzionale dell’ente di volontariato
L’Agenzia ricorda che, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 266/1991, le operazioni svolte dagli enti di volontariato costituiti esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 3, legge n. 266/1991) non costituiscono, ai fini Iva, cessioni di beni e prestazioni di servizi.
La norma agevolativa, in realtà, è stata abrogata dal Codice del terzo settore (articolo 102, comma 1, Dlgs n. 117/2017), a decorrere dal periodo d’imposta successivo al via libera della Commissione europea e, in ogni caso, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui diverrà operativo il previsto Registro unico nazionale del terzo settore, e quindi, come stabilisce l’articolo 104, comma 2, del Cts, fino all’anno successivo dell’entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore, gli enti di volontariato potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione:

  • se iscritti negli appositi registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge n. 266/1991
  • se i corrispettivi ricevuti rappresentano unicamente rimborsi per le spese sostenute necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale (articolo 5, legge n. 266/1991).

Condizioni che l’Agenzia ritrova nel caso descritto nell’interpello
L’ente infatti:

  • risulta regolarmente iscritto al Registro regionale del volontariato
  • ha per oggetto statuario “organizzare, favorire, coordinare progetti protezionisti e qualsiasi altra iniziativa che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all'assistenza e alla difesa dell'ambiente e della fauna, selvatica ed esotica
  • riceve somme che coprono esclusivamente le spese sostenute per l’attività in convenzione.

In definitiva, le operazioni svolte dalla no profit istante non rientrano nel campo Iva e, quindi, niente partiva Iva e niente fattura elettronica per i corrispettivi ricevuti nel 2018 e 2019, visto che l’agevolazione è applicabile fino al periodo successivo a quello in cui diventerà operativo il Registro unico nazionale del volontariato (articolo 104, comma 2, Dlgs n. 117/2017).

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