Nuove opportunità con le Zes
Le Zone economiche speciali offrono vie preferenziali alle imprese già esistenti e alle nuove che investono o incrementano la loro attività nei loro territori, così da creare condizioni favorevoli al miglioramento economico, finanziario e amministrativo delle aree interessate. Il decreto stabilisce le modalità di creazione delle Zes al Sud.
In sintesi, ecco i criteri principali:
- devono essere costituite da territori geograficamente delimitati, anche non confinanti, ma con nesso economico funzionale, che comprendano almeno un’area portuale
- un Dpcm stabilisce le modalità generali per l’istituzione di una Zes, la sua durata, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali
- possono proporre l’istituzione di una Zes le regioni meno sviluppate e in transizione, prospettando un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto di cui al punto precedente
- l’istituzione di ciascuna Zes avviene tramite Dpcm.
Per le imprese delle Zes, in deroga alle regole generali, il credito d’imposta sarà più consistente perché commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Le aziende, pena la revoca dei vantaggi, dovranno continuare a operare nell’area interessata per un minimo di altri cinque anni dalla data di completamento dell’investimento agevolato. Inoltre, sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento.
L’iperammortamento allunga i tempi
Un’altra misura di rilevanza fiscale è la proroga dell’iperammortamento.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), riconosce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.
Grazie alla modifica apportata, l’iperammortamento potrà essere applicato per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 31 luglio 2018 – e non più fino al 30 giugno 2018, come previsto dalla norma originaria – a condizione che entro l’anno in corso il relativo ordine d’acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.