Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Zfu, bonus fiscali e contributivi
alle piccole e micro imprese

Gli sconti possono essere conteggiati direttamente dal contribuente al momento dei versamenti con F24 e sono applicabili dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza

azienda
Una circolare del ministero dello Sviluppo economico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, illustra modalità e condizioni di partecipazione ai bandi per la fruizione delle esenzioni fiscali e contributive concesse alle piccole e micro imprese delle Zone franche urbane (Zfu) situate nelle regioni individuate dall’Obiettivo convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. La norma di riferimento è il decreto del 10 aprile 2013 del Mise, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le zone di Carbonia-Iglesias, i benefici sono applicati sperimentalmente all’interno degli interventi compresi nell’accordo del programma “Piano Sulcis”. Rimangono, invece, temporaneamente escluse, le Zfu della regione Puglia, per le quali l’ente territoriale aveva previsto originariamente altri tipi di finanziamento. Una modifica al decreto darà loro spazio successivamente, subordinando il loro ingresso, come deve essere, all’aggiornamento del Pac (Piano di azione coesione) e alla relativa informativa al Cipe.
Comunque, allegato alla circolare, è disponibile l’elenco dettagliato delle zone interessate.
Il ministero, inoltre, attraverso il documento di prassi, fa sapere alle Regioni che sono ancora in tempo per inviare i loro suggerimenti in modo da poter redigere bandi ad hoc per ogni territorio.
 
I vincoli de minimis
Il tetto massimo di agevolazione fruibile è pari 200mila euro e scende a 100mila euro per le imprese del settore trasporto su strada. Nel conteggio totale devono essere compresi anche gli eventuali altri contributi ricevuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla presentazione dell’istanza e nei due precedenti. Quindi, l’importo agevolabile è pari alla differenza tra la soglia massima e il finanziamento già concesso.
I paletti posti all’ammontare del beneficio sono, appunto, quelli fissati dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (Ce) 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore ossia i de minimis.
 
L’impresa può usufruire dei vantaggi dal periodo contabile in corso alla data di accettazione della domanda, che coincide con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del ministero dello Sviluppo economico contenente l’elenco delle aziende autorizzate ad applicare le agevolazioni.
 
Porte aperte solo a micro e piccole imprese, dentro anche i professionisti
L’accesso ai trattamenti fiscali e contributivi di favore è soltanto per le piccole e micro imprese con sede nei territori delle Zfu, attive al momento della presentazione dell’istanza e non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. La circolare indica anche i requisiti per le aziende non sedentarie, come ad esempio il limite del volume d’affari che il beneficiario deve realizzare nell’area in cui è applicabile la misura.
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende, vanno considerati anche i rapporti con altri soggetti o persone fisiche collegate, così come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Ue.
Sconti anche per gli studi professionali e i professionisti, a patto che svolgano la loro attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data della presentazione dell’istanza, al Registro delle imprese.
 
Adeguandosi agli orientamenti comunitari, inoltre, il decreto prevede che non possono partecipare ai bandi le imprese in difficoltà. Non sono considerate in crisi, nonostante rientrino nei parametri stabiliti per tale criterio di valutazione, le micro o piccole imprese con meno di tre anni di vita, a meno che, nei loro confronti, non sia stata aperta una procedura concorsuale di insolvenza.
 
Sconti su imposte e contributi
Andando alla sostanza, le agevolazioni comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
 
Lo sconto sulle imposte dirette, applicabile, come già detto, dall’esercizio in corso alla data di accoglimento della domanda, arriva fino 100mila euro (salvo le maggiorazioni previste) per ciascun periodo secondo i seguenti limiti percentuali:
  • 100%, per i primi cinque periodi di imposta
  • 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo
  • 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo
  • 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Per la determinazione del reddito agevolabile, chiarisce la circolare, non devono essere conteggiate le minusvalenze e le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Tuir e neppure le sopravvenienze attive e passive indicate negli articoli 88 e 101 dello stesso Testo unico.
Devono essere considerati, invece, i componenti negativi e positivi dell’imponibile, riferibili agli anni passati, la cui tassazione o deduzione è stata rimandata in base al Tuir.
 
Lo sconto di 100mila euro concesso all’impresa aumenta, inoltre, di 5mila euro l’anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato (pieno o parziale), che lavora ed è residente nel territorio della Zfu.
L’incremento di personale deve essere rapportato al numero di dipendenti, con lo stesso tipo di contratto, occupati nell’azienda (e presso sue collegate) alla chiusura del periodo d’imposta precedente.
 
E’ obbligatorio tenere contabilità separate nel caso in cui le imprese svolgano la loro attività anche al di fuori delle Zone franche urbane.
I componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo vanno a incidere sulla determinazione dell’importo agevolabile soltanto in rapporto al reddito prodotto nella Zfu, considerando ricavi e proventi qui realizzati. Questa regola non si applica nel periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del decreto del 14 aprile.
 
Per quanto riguarda il diritto alle detrazioni previste dagli articoli 12 (comma 1), 13, 15 e 16 del Tuir, nel reddito complessivo va incluso anche quello agevolato. Stesso principio per le prestazioni previdenziali e assistenziali. La somma concorre, inoltre, a determinare la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
 
Continuando con gli sgravi fiscali, per i primi cinque anni dall’accoglimento della domanda, niente Irap da pagare dalle piccole e micro imprese che operano nelle zone beneficiarie degli sconti, fino a un valore di produzione netta pari a 300mila euro. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre concorrono alla determinazione della produzione netta detrazioni o imposte riferite a periodi passati, ma rimandati secondo norma.
Se l’azienda opera anche in altri territori, per definire la produzione netta attribuibile alla Zfu, le regole sono quelle stabilite dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 446/1997, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive.
 
Esenzione Imu per quattro anni dal via libera del ministero all’accesso alle agevolazioni. Il beneficio riguarda gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti autorizzati per lo svolgimento della loro attività d’impresa.
 
Voltando pagina, terminati i vantaggi fiscali, il documento di prassi descrive in cosa consiste l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L’agevolazione può essere applicata soltanto per i contratti a tempo indeterminato o determinato ma non inferiori a 12 mesi di durata. Un altro requisito è che almeno il 30% dei dipendenti risiedano nel Sistema locale del lavoro della Zfu o nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Queste le percentuali di esenzione:
  • 100% per i primi cinque anni
  • 60% per gli anni dal sesto al decimo
  • 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo
  • 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
E’ il momento di contare agevolazioni e stanziamenti
L’assegnazione del beneficio dipende dal rapporto tra i finanziamenti predisposti e l’importo complessivo delle agevolazioni richieste ed è distribuito con criteri proporzionali. Di conseguenza, nel caso in cui gli stanziamenti fossero insufficienti, le imprese potrebbe vedersi attribuire un contributo inferiore a quello indicato nella loro istanza.
Gli importi assegnati alle singole aziende, si legge nella circolare, sono determinati con provvedimento del Mise pubblicato anche sul sito istituzionale del ministero.
 
Lo sconto arriva con l’F24
Applicare l’esenzione o l’esonero, una volta avuta la certezza di poter accedere al beneficio, è semplice, basta ridurre gli importi dei versamenti da effettuare con il modello F24. Attenzione, però: la delega di pagamento andrà trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (un provvedimento direttoriale ne definirà modalità e termini); in caso contrario, l’operazione verrà scartata.
 
Per altre informazioni sull’argomento, il ministero dello Sviluppo economico invita a consultare la sezione dedicata dal sito internet del Mise a questo tipo di misure.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zfu-bonus-fiscali-e-contributivi-alle-piccole-e-micro-imprese