Zfu Centro Italia
Nell'ambito delle misure a favore dei territori di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, il legislatore ha istituito una specifica zona franca urbana, il cui perimetro comprende i Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge 189/2016 (articolo 46, Dl 50/2017, e successive modificazioni).
Le agevolazioni connesse all'istituzione della Zfu sono le seguenti:
- esenzione dalle imposte sui redditi
- esenzione dall'Irap
- esenzione dall'imposta municipale propria
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Il Mise, a più riprese, ha fornito chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata, modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni, nonché su termini di presentazione delle domande (cfr circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017).
Con diversi decreti direttoriali, poi, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni.
Le novità della legge di bilancio 2018
Sulla disciplina della Zfu è recentemente intervenuta la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) in base alla quale:
- le agevolazioni spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, indicati nell'Allegato 2 al Dl 189/2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (articolo 1, comma 745)
- a favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (articolo 1, comma 746).
Con la circolare pubblicata il 5 marzo, quindi, il Mise fornisce ulteriori chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione dei benefici fiscali e contributive previsti dalla legge di bilancio 2018 e indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione.
Agevolazioni ex articolo 1, comma 745, legge 205/2017
Le agevolazioni concedibili sono quelle già previste dal Dl 50/2017 (articolo 46, comma 2) e, cioè, l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'Irap, l'esenzione dall'imposta municipale propria e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Esse, precisa la circolare, sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti di fruizione indicati nella circolare Mise n. 99473 del 4 agosto 2017.
Possono beneficiare delle agevolazioni, a patto che non ne abbiano già usufruito, i seguenti soggetti ubicati nei Comuni indicati nell'Allegato 2 al Dl 189/2016:
- imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive
- titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016 (rileva la data di costituzione come risultante dal certificato camerale); i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la dichiarazione di inizio attività (ex articolo 35, Dpr 633/1972)
- le imprese e i lavoratori autonomi che intendono accedere alle agevolazioni devono svolgere l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni elencati nell'Allegato 2, Dl 186/2016 ("Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016"). Per le imprese, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività, devono risultare dal certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività
- gli istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (1° novembre 2015 - 28 febbraio 2016). Per "fatturato" si intende l'ammontare complessivo dei ricavi.
Il codice e/o la descrizione dell'attività agevolabile coincide con quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla dichiarazione di inizio attività.
Per ulteriori chiarimenti circa le possibilità e le modalità di accesso ai benefici da parte di soggetti che svolgano, congiuntamente, attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni, il Mise rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.
Agevolazioni ex articolo 1, comma 746, legge 205/2017
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica e sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.
Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali localizzate nei Comuni indicati negli Allegati 1 e 2, Dl 189/2016 (rispettivamente "Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016" ed "Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016") a condizione che:
- non abbiano già ottenuto le agevolazioni connesse alla Zfu
ovvero - intendano integrare l'agevolazione già ottenuta, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.
- regolare iscrizione nel Registro delle imprese e costituzione avvenuta entro il 31 dicembre 2015 (rileva la data di iscrizione al Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale)
- svolgimento dell'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni interessati (la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività nella sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale)
- pieno e libero esercizio dei diritti civili
- non essere in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali
- avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 (per "fatturato" si intende l'ammontare complessivo dei ricavi).
Si ribadisce che il codice e/o la descrizione dell'attività agevolabile coincide con quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale.
Infine, anche in tale ipotesi, per i chiarimenti relativi allo svolgimento congiunto di attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni, il Mise rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.
Intensità delle agevolazioni
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro ovvero:
- 100mila euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
- 15mila euro, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
Per il calcolo dei limiti massimi devono essere considerati anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute (a titolo di aiuti di stato de minimis) nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti e nell'ambito delle ipotesi in cui si configura una "impresa unica" (per la nozione di impresa unica si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, regolamento (Ue) n. 1407/2013).
L'esercizio finanziario corrisponde al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.
Modalità e termini di presentazione dell'istanza
Le istanze, sottoscritte con firma digitale, devono essere presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica disponibile nella sezione "Zfu sisma Centro Italia" sul sito del Mise.
L'accesso alla procedura informatica:
- prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns)
- è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale, ovvero ai lavoratori autonomi per il solo esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Durante la fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.
Le verifiche sono effettuate mediante consultazione ed elaborazione dei dati risultanti dal Registro delle imprese. In caso di esito negativo, la presentazione dell'istanza viene bloccata. Proprio per evitare inconvenienti di questo tipo, il Mise raccomanda alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati di controllare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni relative all'iscrizione al Registro delle imprese di una casella pec attiva e all'assenza di procedure concorsuali.
È previsto l'utilizzo di modelli e l'applicazione di termini diversi a seconda del tipo di agevolazione:
- le istanze relative alle agevolazioni indicate dall'articolo 1, comma 745, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018, utilizzando il modulo contenuto nell'Allegato 1 alla circolare
- le istanze relative alle agevolazioni indicate dall'articolo 1, comma 746, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018, utilizzando il modulo contenuto nell'Allegato 2 alla circolare.
Modalità di concessione delle agevolazioni
L'importo dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell'importo richiesto nell'istanza e dei limiti massimi, al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti nell'ipotesi di "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Gli importi spettanti sono determinati con provvedimento del Mise.
Informazioni antimafia
Nei casi in cui è prevista la necessità dell'informativa antimafia, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è subordinata all'acquisizione della stessa.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti eseguiti con F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione, secondo le modalità e nei termini indicati con il provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2017. Il codice tributo per l’utilizzo dell’agevolazione è “Z148” (istituito con la risoluzione n. 160/2017).
Per consentire la fruizione dell'esenzione dalle imposte sui redditi anche ai soci delle società trasparenti, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza.
Informazioni e contatti
Infine, la circolare ricorda che è possibile richiedere ulteriori informazioni ai contatti indicati nell'apposita sezione del sito del Mise.