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Normativa e prassi

Zona franca sisma Centro Italia:
on line gli elenchi dei beneficiari

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le liste dei soggetti che, in base alla legge di bilancio 2018, sono stati inclusi tra coloro che possono accedere alle agevolazioni

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Con il decreto direttoriale 28 maggio 2018, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato gli elenchi dei soggetti che, in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018, sono stati ammessi alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore della zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Lazio, dell'Umbria delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017.

La creazione della Zfu (il cui perimetro comprende i Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016) è stata stabilita dal Dl 50/2017 (articolo 46 e successive modificazioni).

Le agevolazioni previste sono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, esenzione dall'imposta municipale propria e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Hanno diritto alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi).

Sulla disciplina della Zfu è recentemente intervenuta la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) che ha introdotto le seguenti novità:
  • le agevolazioni spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, indicati nell'Allegato 2 al Dl 189/2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (articolo 1, comma 745)
  • riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica) a favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (articolo 1, comma 746).
Il Mise, con la circolare n. 144220 dello scorso 5 marzo, ha fornito i chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione dei benefici secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 e ha indicato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione (vedi "Zona franca sisma Centro Italia: le nuove richieste dal 12 marzo").

Il decreto 28 maggio 2018
Con il decreto pubblicato ieri, il ministero ha quindi approvato gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni per "consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile".

Questi gli elenchi pubblicati:
  • elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 (Allegato 1)
  • elenco dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 (Allegato 2)
  • elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione, entro il termine del 4 giugno 2018, pena il rigetto dell'istanza presentata, delle informazioni antimafia (Allegato 3)
  • elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti. Per tali soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile (Allegato 4)
  • elenco dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746, per i quali gli aiuti de minimis, dichiarati come già concessi in sede di istanza, non trovano corrispondenza con quelli riportati nel Registro nazionale degli aiuti (per tali soggetti l'agevolazione verrà concessa dopo il completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile (Allegato 5).
Per maggiori informazioni sulla Zfu si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito del Mise.
 
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