Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

20 LUG 2020

Affrancamento partecipazioni – Imposta sostitutiva

soldi

Gli esercenti attività d’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative  per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e  che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo:

  • 1843   imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali.