Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

22 AGO 2022

Assicurazioni estere – Imposta sostitutiva

soldi con piantina

Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno - 1 luglio), devono provvedere a versare l'imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo:

  • 1695   imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, Dl n. 209/2002.