Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

16 SET 2020

Dichiarazioni 2020 Persone fisiche - Versamenti

dichiarazione redditi

Le persone fisiche, titolari di partita Iva,  che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020)  con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%, e del saldo dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.

Si tratta invece della terza rata per i contribuenti, titolari di partita Iva, non Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 30 luglio 2020, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Coloro che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo pagamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

Si tratta invece della terza rata per gli stessi soggetti, Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 30 luglio 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, ed è ancora la terza rata per gli stessi soggetti, Isa, che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%.

Gli stessi soggetti che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm 27 giugno 2020 hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020 devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,30%.

I contribuenti che esercitano, anche in partecipazione attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati (Modello Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm 27 giugno 2020 e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%, mentre per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020 si tratta del versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,30%.

I contribuenti non titolari di partita Iva - inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità - tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.
Gli stessi soggetti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

I contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello Redditi Pf 2020), che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della quarta  rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,78%
Gli stessi soggetti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2020 devono provvedere al versamento della terza   rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Questi i codici tributo da indicare:

  • 4001    Irpef – saldo
  • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
  • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
  • 4033    Irpef acconto - prima rata
  • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
  • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
  • 3800    Irap - saldo
  • 3812    Irap acconto - prima rata
  • 3801    addizionale regionale all'Irpef
  • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
  • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
  • 1683    contributo di solidarietà
  • 1790    imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
  • 1792    imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
  • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
  • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
  • 4040    imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
  • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
  • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
  • 4042    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
  • 4046    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
  • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
  • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
  • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
  • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.

N.B.: Il versamento della rata dell'Irap è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del Dl n. 34/2020.