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Scadenzario

16 LUG 2020

Dichiarazioni 2020 Soggetti Ires - Versamenti

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I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli  Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%.

 Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Questi i codici tributo da indicare:

  • 2003    Ires - saldo
  • 2001    Ires acconto - prima rata
  • 2004    addizionale Ires - acconto prima rata
  • 2006    addizionale Ires -  saldo
  • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata
  • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo
  • 2018    maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
  • 2020    maggiorazione Ires società di comodo – saldo
  • 2025    addizionale Ires per gli intermediari finanziari - saldo
  • 2041    addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto prima rata
  • 3800    Irap - saldo
  • 3812    Irap acconto - prima rata
  • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.