Per i contribuenti che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli Redditi Pf 2021 e Redditi Sp 2021 e dichiarazione Irap 2021) è l'ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e del saldo dell’Iva relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.
Il versamento delle imposte va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
Questi i codici tributo da indicare:
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto - prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - sal
- 3800 Irap - saldo
- 3812 Irap acconto - prima rata
- 3801 addizionale regionale all'Irpef
- 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
- 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
- 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
- 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – saldo
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – acconto
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio").