Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

31 OTT 2018

Enti creditizi – Imposta sostitutiva su finanziamenti

acconto_0.jpgGli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di credito previsti dagli articoli 15,16, 20-bis del Dpr 601/1973 devono versare la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’acconto, pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.
Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo 1545. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.