Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

30 LUG 2021

Nuovi residenti – Versamento sostitutiva

nuovi residenti

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24-bis del Tuir che intendono esercitare l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 Elide, con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24-Elide cartaceo presso banche, poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione,  oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. Va indicato il codice tributo:

  • NRPP   imposta sostitutiva dell’Irpef – Nuovi residenti - art. 24-bis, comma 2 del Tuir.

I titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-ter del Tuire che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione secondo le modalità illustrate nel provvedimento del direttoredell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato con indicazione del codice tributo:

  • 1899   imposta sostitutiva dell'Irpef - Pensionati esteri nuovi residenti - art. 24-ter del Tuir