Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

22 AGO 2022

Operazioni straordinarie - Versamento sostitutiva

fusione contributo

Gli esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008 e che si avvalgono della facoltà di effettuare  i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo .
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi "F24 web" o "F24 online"  dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitatocon indicazione dei seguenti codici tributo:

  • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
  • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori altre attività
  • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori crediti.

Le società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) e che si avvalgono della facoltà di effettuare  i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno - 1 luglio) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del seguente codice tributo:

  • 1126   imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007.

N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%