I contribuenti che, entro il 24 ottobre 2018, hanno ricevuto la notifica di
avvisi di accertamento,
avvisi di rettifica e di liquidazione e
atti di recupero, non impugnati e ancora impugnabili, possono definire tali atti pagando le somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Il pagamento può avvenire anche, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.
Invece, in relazione agli
inviti al contraddittorio, sempre notificati entro il 24 ottobre 2018, il versamento per la definizione agevolata va effettuato entro la data odierna.
Si può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione.