Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

10 MAR 2021

Presentazione tardiva Redditi 2020 - Ravvedimento

mano che fa segno su orologio

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per gli eredi delle persone decedute nel 2019o entro il 31 luglio 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per le società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020 entro il termine del10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020 entro il termine del10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020 , per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate). Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.