Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

20 APR 2020

Ravvedimento breve - Versamenti

clessidra e soldi

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 marzo 2020* dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo**.
Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate). I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.

N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

Questi i codici tributo da indicare:

  • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
  • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
  • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 1994     interessi sul ravvedimento - addizionale regionale
  • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
  • 1998     interessi sul ravvedimento - addizionale comunale - autotassazione
  • 8904     sanzione pecuniaria Iva
  • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
  • 8918     sanzione pecuniaria Ires
  • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
  • 8907     sanzione pecuniaria Irap
  • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
  • 8906    sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 4061    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione
  • 4062    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi
  • 4063    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione
  • 4064    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi
  • 4065    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione
  • 4066    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - interessi

* L'articolo 60 del Dl n. 18/2020 ha differito al 20 marzo 2020 i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020.

** La scadenza non riguarda i versamenti dell'Iva, delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti individuati dall'articolo 8 del Dl n. 9/2020 e dall'articolo 61 del Dl n. 18/2020, che possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (solo per i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lett. a), del Dl n. 18/2020, i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi). La scadenza non riguarda, inoltre, i versamenti relativi a Iva, ritenute alla fonte, trattenute di addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti individuati dall'articolo 62, comma 2, del Dl n. 18/2020, che possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.