Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

22 AGO 2022

Redditi 2021 Persone fisiche - Versamenti

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modello 730/2022, Redditi Pf 2022, Redditi Sp 2022 e Irap 2022) che si avvalgono della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento in un'unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2021 o di primo acconto per l'anno 2022, maggiorando preventivamente l'intero importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

I contribuenti non titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022 devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2021 o di primo acconto per l'anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Il versamento delle imposte va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
Questi i codici tributo da indicare:

  • 4001    Irpef – saldo
  • 4033    Irpef acconto - prima rata
  • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
  • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
  • 3801    addizionale regionale all'Irpef
  • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
  • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
  • 3857    interessi pagamento dilazionato - autotassazione addizionale comunale all'Irpef
  • 1854   imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - acconto prima rata
  • 1856    imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - saldo
  • 4040    imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
  • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
  • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
  • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
  • 4047    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
  • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.

 

N.B.: Il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti non interessati dall’applicazione degli Isa