Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

30 NOV 2023

Redditi 2022 Persone fisiche - Versamenti

dichiarazione redditi

Le persone fisiche non titolari di partita Iva tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi Pf 2023), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la sesta  rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%.     

La stessa tipologia di contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023  deve versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

Gli stessi contribuenti non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal Dl 51/2023 devono provvedere al versamento della sesta rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%.                                                                                       

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare:

  • 4001    Irpef – saldo
  • 4033    Irpef acconto - prima rata
  • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
  • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
  • 3801    addizionale regionale all'Irpef
  • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
  • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
  • 3857    interessi pagamento dilazionato - autotassazione addizionale comunale all'Irpef
  • 4040    imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
  • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
  • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
  • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
  • 4047    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
  • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.