Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

30 GIU 2021

Res non dom – Versamento sostitutiva

Residenza in Italia

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del Dpr n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100mila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'articolo 433 cc, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25mila euro.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24-Elide con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24-Elide cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione,  oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. va indicato il seguente codice tributo:

  • NRPP   Imposta sostitutiva dell'Irpef - Nuovi residenti - art. 24-bis, comma 2, del Tuir

N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno