Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

20 LUG 2021

Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva

beni d'impresa

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, devono versare, in un'unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato con indicazione del codice tributo:

  • 1811   imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, comma 892, L. 208/2015.

Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del codice tributo:

  • 1813   imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 891, L. 208/2015.