Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

30 GIU 2022

Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva

beni d'impresa

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018  devono versare, in un'unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato con indicazione del codice tributo:

  • 1811   imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, comma 892, L. 208/2015.

Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del codice tributo:

  • 1813   imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 891, L. 208/2015.

Gli stessi soggetti che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 devono versare, in un'unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3% e dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche e con indicazione risapettivamente del codice tributo:

  • 1858  imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati - Art. 110, comma 4, Dl n. 104/2020
  • 1857  imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - Art. 110, cooma 3, Dl n. 104/2020.