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Scadenzario

1 LUG 2019

Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva

beni d'impresa

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:

  • 1811   imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, comma 140, L. 147/2013
  • 1813  imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 142, L. 147/2013