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Scadenzario

31 LUG 2019

Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva

beni d'impresa

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto  esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interresse corrispettivo.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:

  • 1811   imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, comma 140, L. 147/2013
  • 1813  imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 142, L. 147/2013