
I contribuenti interressati devono provvedere al versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2021.
Si tratta, invece del versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2022.
Infine, i contribuenti interressati devono provvedere al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare:
- 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola
- 8057 per la rideterminaizone dei valoti di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.