Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, e anche le Spa residenti sul territorio dello Stato non quotate (Siinq) svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possiede almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto, aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo:
- 1120 imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.
I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 1121 imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.