Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

30 SET 2019

SIIQ - Imposta sostitutiva

casa in mano a un agente

Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) - che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) -, con esercizio coincidente con l'anno solare, e anche le Spa residenti sul territorio dello Stato non quotate (Siinq) svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possiede almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili, devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto, aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo:

  • 1120   imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

I contribuenti - che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) -, che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:

  • 1121    imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.