Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

20 AGO 2018

Sostituti “minimi” – Versamento ritenute

sostituti_minimi.jpgI sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, che si avvalgono della facoltà di eseguire i versament entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto devono versare le ritenute operate nel 2017 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con indicazione del codice tributo 1040, mentre per le ritenute alla fonte su provvigioni devono indicare il codice tributo 1038.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.